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Il revisore non rientra tra i soggetti qualificati del reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario ma può rispondere solo in veste di estraneo secondo le norme generali sul concorso

Argomento: Reati fallimentari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 30 novembre 2023, n. 47900)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“ (…)2.1.(…) occorre muovere da un sintetico inquadramento dedicato al delitto di bancarotta societaria e all’evoluzione dello statuto penale dei revisori per poi esaminare la condotta che, in concreto, i giudici di merito hanno addebitato agli imputati. (…). 2.2. La bancarotta societaria. L’art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627,2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. 2.2.1. Viene in rilievo un reato proprio (non esclusivo) o a “soggettività ristretta” (…), che richiede la partecipazione di almeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dalla norma. In forza dell’art. 110 cod. pen. anche l’extraneus (…) può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (…) o materiale (…) alla realizzazione dell’illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva. 2.2.2. I reati societari specificatamente indicati – i quali a loro volta sono reati propri (nella specie rileva quello di cui all’art. 2621 cod. civ.) – rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in esame (…). I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un’ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l’autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria  da reato societario (…). Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Invero i reati societari sono richiamati con tutti i loro estremi, anche psicologici, come definiti dal codice civile: per “fatti” deve intendersi la “tipicità” del reato, vale a dire l’insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nell’ambito di una singola disposizione incriminatrice, all’interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo (…). 2.2.3. Si tratta, infine, di un reato di evento; nel senso che – a differenza delle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell’art. 223 legge fall., che sono reati di pericolo- nella [continua ..]

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